Il 1° luglio 2006 è entrato in vigore il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture (Decreto legislativo n. 163/2006), che ha sostituito ed abrogato la legge n. 109/1994. Scopo di quest’articolo è di evidenziare in sintesi le principali modifiche apportate dalla nuova normativa agli strumenti di realizzazione delle opere pubbliche – e dunque dei parcheggi – da parte delle stazioni appaltanti o aggiudicatrici, con particolare riferimento all’importanza della progettazione in sede di gara.

Come cambiano gli appalti

Le modifiche principali riguardano gli appalti. Infatti l’art. 53 del Codice stabilisce, al comma 2, che negli appalti relativi a lavori pubblici il contratto abbia per oggetto:

a) la sola esecuzione dei lavori;
b) la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice;
c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta , la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell’amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L’offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo.

A seguito dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Bersani (legge n. 228 del 12 luglio 2006), le disposizioni di cui alle lettere b) e c) diventeranno operative solo per le gare di appalto il cui bando sia pubblicato dopo il 31 gennaio 2007. Fino a tale data resteranno in vigore sia l’appalto concorso che l’appalto integrato, come disciplinati dalla legge n. 109/1994 e s.m.i (Merloni-quater), che verranno poi inglobati nello strumento più generale dell’appalto con progettazione.

Requisiti di partecipazione alla gara richiesti alle imprese

Oltre ai requisiti di ordine generale (art. 38) ed a quelli di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici (art. 40) – che ripropongono con qualche modifica quelli già previsti dalla precedente legislazione – quando il contratto abbia per oggetto anche la progettazione gli operatori economici dovranno possedere i requisiti prescritti per i progettisti (art. 53, comma 3, del Codice), ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta , o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando dovrà indicare i requisiti richiesti per i progettisti e l’ammontare delle spese di progettazione comprese nell’importo a base del contratto. L’ammontare delle spese di progettazione esecutiva non è soggetto a ribasso d’asta.

Riguardo alla possibilità di presentare varianti ai progetti posti a base di gara, per le gare che si svolgono sulla base di un progetto preliminare la legge prevede espressamente la presentazione di un progetto definitivo in sede di offerta. Anche per le gare che si svolgono sulla base di un progetto definitivo può essere prevista in sede di offerta la presentazione di varianti progettuali migliorative del progetto stesso. Infatti l’art. 76 stabilisce che quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti : esse precisano nel bando di gara se le varianti sono autorizzate o meno, e in mancanza di indicazione le varianti non sono autorizzate.

Criteri di valutazione delle offerte

I criteri di valutazione delle offerte, determinati dall’art. 81, consistono nel criterio del prezzo più basso e nel criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le stazioni appaltanti potranno scegliere il criterio più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, indicando nel bando di gara con quale criterio sarà selezionata la migliore offerta.

Per i contratti da stipulare a misura il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, mentre per i contratti da stipulare a corpo è determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.

Per le gare di appalto con progettazione il criterio più idoneo appare quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle offerte avviene in tal caso mediante l’attribuzione di punteggi che, oltre al prezzo offerto, devono tener conto del pregio tecnico e della qualità estetica, funzionale ed ambientale del progetto presentato. Risulta pertanto evidente la convenienza per le imprese ad associarsi ad un progettista qualificato, allo scopo di incrementare la possibilità di vincere l’appalto.

Si può ragionevolmente ritenere che, onde evitare ulteriori oneri di progettazione, le stazioni appaltanti faranno in futuro sempre più ricorso alla modalità di appalto prevista dalla lettera c) dell’art. 53, che di fatto consente loro di poter disporre senza alcun onere di un progetto definitivo messo a punto dai concorrenti in sede di gara di appalto.

Gare di sola progettazione

Una volta che le stazioni appaltanti potranno ricorrere ai nuovi strumenti previsti dall’art. 53, le gare di progettazione avranno in molti casi come oggetto la sola progettazione preliminare. Inoltre è prevedibile che i relativi compensi professionali siano spesso di importo inferiore a 100.000 euro. È pertanto della massima importanza che le stazioni appaltanti si adeguino a quanto previsto dall’art. 91, comma 2, che così si esprime: “Gli incarichi di progettazione di importo inferiore alla soglia ( di 100.000 euro) possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento… nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei”.

Il principio di non discriminazione richiamato dal Codice dei contratti comporta, in particolare, il divieto di effettuare una selezione di concorrenti che favorisca coloro che esercitano prevalentemente la loro attività nello stesso ambito territoriale in cui devono essere svolte le prestazioni.

Anche l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha stabilito (determinazione n. 1/2006) che “(per l’affidamento di incarichi di importo inferiore a 100.000 euro) è necessario che le regole disciplinatrici del confronto siano oggettivamente verificabili e, sebbene la procedura sia caratterizzata dal carattere dell’informalità, le modalità di formulazione e di trasmissione delle offerte devono sostanzialmente rispettare i principi di trasparenza e par condicio fra gli offerenti; principi cui è necessaria conformarsi ogni qual volta si procede ad una valutazione comparativa delle offerte, ancorché ciò avvenga attraverso gara informale”.

Concessioni e project financing

Per le concessioni vi sono poche modifiche rispetto a quanto già previsto dalla Merloni-quater. L’art. 3, comma 11, del Codice dei contratti definisce le concessioni come “…contratti a titolo oneroso… aventi ad oggetto… l’esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità… nonché la loro gestione funzionale ed economica”.

Dunque la concessione può anche riguardare la realizzazione di un’opera sulla base di un progetto esecutivo già disponibile ed approvato. L’affidamento della concessione avviene mediante gara con procedura aperta o ristretta, utilizzando il criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 144, comma 1), e ponendo a base di gara uno studio di fattibilità ed un progetto preliminare già predisposti dalla stazione concedente oppure, qualora disponibili, un progetto definitivo o esecutivo. In questi ultimi casi l’oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto al completamento della progettazione, ovvero alla revisione della medesima, da parte del concessionario (art. 143, comma 2).

I concorrenti alla gara per l’aggiudicazione della concessione dovranno presentare un’offerta che sarà valutata sulla base degli elementi previsti dall’art. 83, comma 1, e di altri elementi integrativi che devono essere indicati dalla stazione concedente nel bando di gara, quali ad esempio:
•il prezzo (di cui all’art. 143, comma 4);
•la qualità e il pregio tecnico dell’opera progettata;
•le caratteristiche estetiche e funzionali;
•le caratteristiche ambientali;
•il costo di utilizzazione e manutenzione;
• la redditività;
•il termine di consegna o di esecuzione dei lavori;
•la durata della concessione;
• le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all’utenza.

Come si vede, gli elementi da prendere in considerazione per l’affidamento delle concessioni, che venivano indicati con precisione nell’art. 21, comma 2, lett. b) della Merloni-quater, vengono ora inseriti in un elenco più ampio, ed a solo titolo esemplificativo, lasciando alle stazioni aggiudicatrici la libertà di indicare caso per caso, nei bandi di gara, gli elementi sulla base dei quali verranno effettuate le valutazioni, ed i relativi punteggi.

I parcheggi in struttura, soprattutto se interrati, sono interventi complessi che richiedono tecnologie avanzate ed adeguati investimenti. Sopra: Realizzazione della base di un parcheggio multipiano a S. Margherita Ligure. Sotto: Esecuzione dello scavo di un parcheggio interrato a Brescia.

 

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