GLI STRUMENTI DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI
(seconda parte)

La finanza di progetto nella sua attuale formulazione

Come si è osservato, la completa revisione normativa introdotta dal terzo decreto correttivo in materia di finanza di progetto è stata motivata in misura rilevante dall'esigenza di conciliare esigenze che di fatto presentano alcuni elementi di incompatibilità, tanto che in effetti il legislatore è ricorso ad uno sdoppiamento dello strumento amministrativo in due distinte procedure, lasciando libere le pubbliche amministrazioni di optare per l'una o per l'altra, senza che tale facoltà di opzione debba essere in alcun modo motivata. Finché tali nuove procedure non saranno state adeguatamente utilizzate e sperimentate, nessuno è in grado di sapere se l'attuale formulazione ha conseguito gli scopi che si era prefissi, oppure se non si sia tradotta - come purtroppo avviene non di rado nelle norme italiane - in un ulteriore complesso iter procedurale il cui risultato finisce con lo scoraggiare le iniziative di partenariato pubblico-privato, anziché agevolarle.

Effettivamente la prima procedura indicata nella nuova formulazione dell'articolo 153 risulta senza dubbio semplificata rispetto alla prassi della versione ora abrogata del project financing, in quanto contempla una sola fase di gara. Va però rilevato che, sebbene la terminologia "Finanza di progetto" sia stata mantenuta nel titolo dell'articolo 153, di fatto la procedura di gara introdotta dal comma 1 ha ben poco in comune col project financing vero e proprio (strumento che dovrebbe lasciare ampia libertà di iniziativa al promoter), configurandosi piuttosto come una forma alternativa della gara di concessione ai sensi dell'art. 143. Infatti il testo del nuovo art. 153, comma 1, così recita:

"Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi dell'articolo 143, affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti".

Sebbene si parli di soggetti "proponenti", di fatto il comma 2 precisa che si tratta di una gara alla cui base viene posto uno studio di fattibilità predisposto dall'amministrazione, anziché un progetto di livello almeno preliminare come previsto per le gare di concessione. In sostanza i concorrenti alla gara devono predisporre e presentare un progetto preliminare, oltre ad un piano economico-finanziario asseverato da una banca, ad una bozza di convenzione e ad una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, come indicato dal comma 9. Tuttavia il comma 4 prescrive che le offerte presentate siano valutate col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del Codice , criterio che - come si è visto - è quello utilizzato anche per la valutazione delle offerte nelle gare di concessione. Ed in effetti il comma 6, che stabilisce che le offerte (qui chiamate proposte) siano valutate comparativamente secondo i criteri indicati nel bando, viene poi ulteriormente rafforzato dal comma 7, che così prescrive: "Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei".

Quest'ultimo richiamo ai "presupposti omogenei" indica la difficoltà del legislatore che sta cercando, senza riuscire a trovarlo, un compromesso tra le rigide procedure di una gara - che devono porre tutti i concorrenti sullo stesso piano e definire in modo inequivocabile i criteri di valutazione - e quelle più elastiche di un'iniziativa propositiva, che dovrebbe consentire più ampi margini di libertà al proponente senza utilizzare i criteri comparativi vincolanti della gara di concessione.

Il comma 8 stabilisce che alla procedura siano ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti per il concessionario dal Regolamento, oltre ai requisiti generali per la partecipazione alle procedure di affidamento indicati dall'art. 38 del Codice.

Il comma 10 dell'art. 153 definisce l'iter procedurale delle offerte presentate (qui più esattamente definite "offerte" e non più "proposte" come nei commi 6 e 7): una volta redatta una graduatoria - sulla base dei punteggi previsti nel bando di gara in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - viene nominato "promotore" il soggetto che ha presentato la migliore offerta. In questo caso il termine promotore viene mutuato dalla precedente formulazione (ora abrogata) dell'art. 153, che definiva "promotori" i soggetti i quali, in quanto dotati degli idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali specificati dal Regolamento, possono presentare le proposte. Come si può constatare, nella nuova formulazione dell'art. 153 manca qualsiasi definizione del termine "promotore", e nel momento in cui tale termine viene utilizzato esso non coincide con la definizione contenuta nella versione dell'articolo ora abrogata.

Mentre nella gara di concessione il vincitore della gara diventa senz'altro aggiudicatario della concessione, il promotore individuato in base alle procedure di cui al comma 10 dell'art. 153 diventa aggiudicatario della concessione qualora il progetto preliminare da lui presentato venga approvato senza modifiche. Va infatti osservato che la lettera c) del comma 10 pone in capo al promotore l'onere di "procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario". Nel caso che il promotore accetti di modificare il progetto alle suddette condizioni, risulterà aggiudicatario della concessione; in caso contrario l'amministrazione aggiudicatrice "ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso".

Il motivo per cui quest'ultima prassi procedurale viene indicata come facoltà non appare chiaro, dato che non viene enunciata alcuna alternativa, né viene stabilito quale debba essere l'esito della procedura nel caso in cui nessuno dei concorrenti che seguono il promotore nella graduatoria voglia accettare di apportare al progetto le modifiche richieste, modifiche che nell'attuale enunciazione della norma sembrano affidate esclusivamente alla discrezionalità della pubblica amministrazione. Comunque viene stabilito (comma 12) che, qualora risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo abbia diritto al rimborso dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta. Tale rimborso viene versato al promotore dalla pubblica amministrazione che trattiene così la cauzione pari al 2,5% del valore dell'investimento (desumibile dallo studio di fattibilità) indicato nel bando di gara, versata dal soggetto aggiudicatario della concessione, così come da tutti gli altri concorrenti (promotore incluso) ai quali tale cauzione viene invece restituita. Qualora invece il promotore risulti aggiudicatario della concessione, si presume che la cauzione del 2,5% debba essere restituita a tutti i concorrenti (promotore incluso), dato che la legge non dà nessuna indicazione specifica nel merito .

I concorrenti sono inoltre tenuti - come per tutte le gare di appalto o di concessione - a versare in sede di gara la cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del Codice, pari al 2% dell'importo stimato per i lavori.

La procedura alternativa

La procedura descritta nel punto precedente occupa i primi 14 commi dell'art. 153. Il comma 15 dello stesso articolo prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possano adottare una procedura diversa, sempre a partire da un bando di gara analogo a quello della procedura precedentemente descritta, e dunque basato su uno studio di fattibilità predisposto dall'amministrazione. Anche in questo caso i concorrenti devono presentare una documentazione identica a quella richiesta dal comma 9, e la graduatoria di gara viene stabilita in base all'attribuzione dei punteggi previsti dal bando secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Tuttavia in questo caso il bando di gara deve precisare che la procedura non comporta l'aggiudicazione al promotore prescelto alle condizioni stabilite dal comma 10, ma solo "l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente individuato con le modalità di cui alle successive lettere del presente comma, ove il promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa".

Sorgono a questo punto alcune incertezze interpretative, dato che la successiva lettera b) del comma 15 stabilisce che l'amministrazione aggiudicatrice, prima di bandire una nuova gara per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione stessa, deve provvedere all'approvazione del progetto preliminare del promotore "in conformità al comma 10, lettera c)". Ma tale comma poneva in capo al promotore l'onere di apportare al progetto le modifiche richieste per l'approvazione, pena la decadenza del diritto di aggiudicarsi la concessione qualora non fosse disponibile ad apportare tali modifiche. Nel caso in esame non è chiaro in forza di quale obbligo il promotore dovrebbe apportare le modifiche richieste, dato che non ha ancora alcuna certezza che la concessione venga a lui aggiudicata.

In ogni caso, una volta approvato il progetto preliminare - senza che la legge offra alcuna indicazione riguardo ai tempi ed alle modalità di un iter che si dimostra fin d'ora complesso e controverso - l'amministrazione aggiudicatrice deve indire una seconda gara (qui chiamata "procedura selettiva"), sempre col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore. Se la gara va deserta, la concessione viene aggiudicata al promotore alle condizioni dallo stesso proposte. Se invece vengono presentate una o più proposte valide ed economicamente più vantaggiose per l'amministrazione rispetto a quella del promotore, quest'ultimo può, entro 45 giorni dalla comunicazione dell'amministrazione aggiudicatrice, adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi la concessione. In caso contrario la concessione viene aggiudicata al vincitore della seconda gara.

Sotto vari aspetti questa procedura coincide con quella prevista dall'articolo 155 (ora abrogato) del Codice, relativo alla gara di concessione (da svolgersi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) che aveva lo scopo di individuare i soggetti (uno o due) da mettere in competizione col promotore, nella successiva fase di procedura negoziata, per l'aggiudicazione della concessione. Si è anche visto come - finché è rimasto in vigore il diritto di prelazione a favore del promotore - tale gara sia andata frequentemente deserta.

Vi è tuttavia nella nuova procedura di cui al comma 15 una differenza di non poco conto rispetto a quanto previsto dall'abrogato art. 155. Anche in questo caso il soggetto individuato come promotore non è tenuto a partecipare alla gara, dato che le condizioni da lui proposte sono quelle poste a base della gara stessa, tuttavia - qualora il promotore risulti aggiudicatario della concessione per adeguamento ad un'offerta migliorativa scaturita dalla gara - egli è tenuto al rimborso delle spese stabilite nella misura del 2,5% dell'importo delle opere al concorrente che ha presentato la migliore offerta. Tale importo, costituito dalla cauzione che il promotore è tenuto a versare al pari di tutti i partecipanti alla gara, potrà costituire un incentivo alla partecipazione alla gara per tutti i potenziali concorrenti, oltre ad uno stimolo ad offrire condizioni più vantaggiose per l'amministrazione, ma è anche una penalizzazione per il promotore il quale, oltre ad essersi sobbarcato gli oneri per la predisposizione della proposta e per il suo eventuale adeguamento alle richieste di modifica da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, dovrà anche rifondere al concorrente che di fatto lo ha penalizzato un importo non irrilevante .

È bensì vero che, qualora il promotore non intenda esercitare il diritto di prelazione nei confronti della migliore offerta, avrà diritto al rimborso delle spese di predisposizione della proposta a carico dell'aggiudicatario della concessione; ma è altrettanto vero che le spese sostenute dal promotore e le energie profuse per seguire l'iter di approvazione della proposta sono senz'altro superiori a quelle sostenute dai concorrenti per partecipare alla seconda gara.

Il comma 15 termina dicendo che per la procedura in esso enunciata si applicano tutti i precedenti commi dell'art. 153, fatta eccezione per le lettere d) ed e) del comma 10 e per i commi 11 e 12.

Altre procedure e disposizioni relative alla finanza di progetto

I successivi commi 16, 17 e 18 introducono una terza procedura, applicabile solo a quei lavori per i quali entro sei mesi dall'approvazione dell'elenco annuale dei lavori pubblici (nell'ambito del programma triennale) le amministrazioni aggiudicatrici non abbiano provveduto alla pubblicazione dei relativi bandi di gara. A rigor di logica, le disposizioni del comma 16 dovrebbero essere applicate alle sole opere indicate nell'elenco annuale come realizzabili con l'apporto di capitali privati (utilizzando dunque o la procedura della gara di concessione o una delle due procedure dell'art. 153 precedentemente illustrate). L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha confermato quest'interpretazione con la determinazione n. 1/2009.

Detto questo, trascorsi i sei mesi dall'approvazione dell'elenco annuale senza che sia stato pubblicato il bando di gara per tali opere, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento per il concessionario, possono - entro e non oltre quattro mesi a far data dalla scadenza dei sei mesi - presentare una proposta avente i contenuti dell'offerta di cui al comma 9 (costituita dunque da un progetto preliminare, da un piano economico-finanziario asseverato, dalla specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e dalla bozza di convenzione), garantita dalla cauzione di cui all'art. 75 del Codice (pari al 2% dell'importo previsto per le opere) e corredata dalla documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9 (2,5% dell'importo previsto per le opere come rimborso delle spese di predisposizione della proposta) nel caso di indizione di gara.

Le amministrazioni aggiudicatrici - entro sessanta giorni dalla scadenza dei quattro mesi - devono, qualora sia pervenuta almeno una proposta, pubblicare un avviso contenente i criteri in base ai quali si procederà alla valutazione delle proposte. Entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso suddetto devono essere presentate tanto le nuove proposte relative all'opera in oggetto quanto quelle già presentate prima della pubblicazione dell'avviso, qualora fossero state eventualmente rielaborate alla luce delle indicazioni contenute nell'avviso stesso (se i soggetti proponenti non ritengono di apportare varianti alla proposta già presentata prima della pubblicazione dell'avviso, non sono tenuti a ripresentarla).

Entro i sei mesi successivi alla scadenza dei novanta giorni le amministrazioni aggiudicatrici esaminano comparativamente tutte le proposte ed individuano quella ritenuta di pubblico interesse. A questo punto, se il progetto preliminare non necessita di modifiche, provvedono alla sua approvazione e procedono:
• o a bandire una gara di concessione ai sensi dell'art. 143, ponendo a base di gara il progetto selezionato ed invitando alla gara anche il promotore (comma 16, lett. b);
•oppure, in alternativa, a bandire una gara ai sensi della lettera c) del comma 15 - tesa ad individuare condizioni più vantaggiose per la pubblica amministrazione rispetto a quelle offerte dal promotore - ponendo a base di gara il progetto selezionato ed invitando alla gara anche il promotore (comma 16, lett. c).

Se invece l'amministrazione aggiudicatrice ritiene che il progetto preliminare richieda delle modifiche, deve ricorrere al dialogo competitivo di cui all'art. 58 del Codice, ponendo a base di esso il progetto preliminare e la proposta (comma 16, lett. a). Prima di approfondire quest'ultima procedura, va osservato che in ciascuno dei casi suesposti, se il promotore (cioè il soggetto presentatore della proposta prescelta) decide di non partecipare alla gara, l'amministrazione aggiudicatrice incamera la cauzione del 2% versata ai sensi dell'art. 75 (comma 17 dell'art. 153). Inoltre, se nelle procedure di cui alle lettere b) e c) del comma 16 il promotore non risulta aggiudicatario della concessione, si applica quanto previsto dalle lettere e) ed f) del comma 15, e cioè:
• il promotore può adeguare la propria proposta a quella del miglior offerente, aggiudicandosi la concessione: in questo caso l'amministrazione trattiene l'importo delle spese di predisposizione della proposta - versato dal promotore - per rifondere il miglior offerente;
il promotore non adegua la propria proposta a quella del miglior offerente ed in questo caso ottiene dall'amministrazione aggiudicatrice - oltre alla restituzione dell'importo delle spese di predisposizione della proposta da lui stesso versato - il rimborso delle spese con onere a carico dell'aggiudicatario della concessione.

In questa procedura vanno rilevate alcune incongruenze: anzitutto non si comprende il motivo per cui il promotore debba essere obbligato (pena la perdita della cauzione del 2%) a partecipare ad una gara che necessariamente deve prevedere opzioni migliorative rispetto alla proposta da lui stesso presentata. La gara infatti, al di là della sua partecipazione, potrebbe anche andare deserta - caso esplicitamente previsto dal comma 15, lettera d), laddove non vi è alcun obbligo per il promotore di partecipare alla gara - e pertanto la sua partecipazione come concorrente sarebbe esclusivamente a danno della sua partecipazione come promotore. Infatti non sembra si possa dedurre, dall'enunciazione alquanto confusa della norma, che il promotore che non partecipi alla gara debba perdere - oltre alla cauzione del 2% - anche le proprie prerogative di promotore previste dalle lettere e) ed f) del comma 15.

Inoltre il richiamo alla gara di concessione ai sensi dell'art. 143 appare improprio, a meno che nel relativo bando di gara non venga esplicitamente specificato che il concorrente vincitore della gara non diventa aggiudicatario della concessione - come dovrebbe correttamente essere in tale tipo di gara - ma resta assoggettato al diritto di prelazione da parte del promotore.

Per quanto riguarda il dialogo competitivo di cui all'art. 58 del Codice , va osservato che tale procedura è soggetta alle condizioni di cui al comma 2 dello stesso art. 58 - richiamato anche ne comma 16, lett. a), dell'art. 153 - in base al quale il ricorso al dialogo competitivo è consentito nei termini seguenti nel solo caso di appalti particolarmente complessi.

E dunque, se il dialogo competitivo viene considerato una procedura eccezionale, che deve essere adeguatamente motivata dall'amministrazione che vi fa ricorso e per la quale è richiesto il previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, non si comprende per quale motivo debba essere imposto dal comma 16, lett. a), come unica alternativa nel caso in cui l'amministrazione ritenga che il progetto prescelto debba essere assoggettato ad alcune modifiche.

Quanto alle modalità con le quali si deve svolgere il dialogo competitivo, esse sono indicate nei vari commi dell'art. 58: si tratta essenzialmente di una gara da svolgersi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, preceduta da un bando nel quale le stazioni appaltanti "rendono noti le loro necessità o obiettivi, che definiscono nel bando stesso o in un documento descrittivo che costituisce parte integrante del bando, nei quali sono altresì indicati i requisiti di ammissione al dialogo competitivo..., i criteri di valutazione delle offerte di cui all'articolo 83, comma 2 e il termine entro il quale gli interessati possono presentare istanza di partecipazione alla procedura".

Le stazioni appaltanti avviano poi con i candidati ammessi alla procedura (a seguito della partecipazione alla gara) "un dialogo finalizzato all'individuazione ed alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le loro necessità o obiettivi".

Senza addentrarci oltre nelle modalità di svolgimento del dialogo competitivo (procedura di recente introduzione che peraltro manca ancora di un'adeguata prassi operativa), è opportuno rilevare come l'iter procedurale previsto dai commi 16, 17 e 18 dell'art. 153 si presenti nel suo insieme farraginoso, complicato e soprattutto estremamente lungo. Dall'approvazione dell'elenco annuale dei lavori pubblici all'aggiudicazione della concessione trascorrono infatti non meno di 2 anni. Dunque, nel caso in cui le amministrazioni non provvedano a pubblicare entro i sei mesi successivi all'approvazione dell'elenco annuale i bandi di gara relativi alle opere realizzabili con l'apporto di capitali privati contenute negli stessi, gli operatori privati interessati valuteranno a proprio rischio l'opportunità di presentare proposte in base alle modalità previste dal comma 16 e seguenti.

Per terminare questa approfondita disanima delle procedure introdotte dal terzo decreto correttivo al Codice dei contratti, va rilevata la possibilità offerta a determinati soggetti di presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, mediante studi di fattibilità, proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale o negli strumenti di programmazione già approvati dall'amministrazione. Il comma 19 prescrive l'obbligo, per le amministrazioni, di valutare tali proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e la facoltà di adottare, nell'ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilità ritenuti di pubblico interesse. L'adozione non dà alcun diritto di compenso al proponente per la propria opera, né implica per il medesimo alcun vantaggio in relazione alla realizzazione dei lavori o alla loro gestione


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